Premessa - Doveri generali - Rapporti con l'assistita - Rapporti con le colleghe - Rapporti con le istituzioni e con il collegio
1 PREMESSA
1.1-L'ostetrica/o è il professionista sanitario che, munita/o del titolo
abilitante e iscritta/o all'Albo professionale, opera, per quanto di sua
competenza, in ambito ginecologico-ostetrico-neonatale per garantire alla
donna, al prodotto del concepimento e al bambino, le cure ed il sostegno
di cui necessitano, nonché per realizzare interventi assistenziali di
natura educativa e preventiva nei confronti della donna, della famiglia e
della comunità.
1.2-L'ostetrica/o si impegna a promuovere e tutelare la salute
sessuale/riproduttiva e non, in quanto diritto universale e pilastro della
pari dignità della donna e dell'uomo.
1.3-Il presente Codice indica i principi e le regole che l'ostetrica/o
deve osservare, nell'interesse esclusivo degli assistiti, ai fini del
corretto esercizio della professione, ovunque e in qualunque forma svolta.
1.4-I principi e le regole di correttezza che contraddistinguono lo
svolgimento eticamente responsabile dell'attività professionale, secondo
il presente Codice, devono ispirare i comportamenti dell'ostetrica/o in
ogni momento della sua vita di relazione.
1.5-L'inosservanza di quanto stabilito dal presente Codice integra le
ipotesi di abusi, mancanze e fatti comunque disdicevoli per la professione
contemplate dal vigente ordinamento giuridico delle professioni sanitarie
ed è punibile con le sanzioni disciplinari ivi previste, tenuto conto
della gravità dell'infrazione.
1.6-La mancata conoscenza delle norme del presente Codice che sarà
comunicato dai Collegi a ciascuna iscritta negli Albi non esonera
l'ostetrica/o dalla responsabilità disciplinare.
2 DOVERI GENERALI
2.1-Nell'esercizio dell'attività professionale l'ostetrica/o opera secondo
scienza e coscienza, ispirandosi in ogni momento ai valori etici
fondamentali della professione e attenendosi alle conoscenze scientifiche
validate e aggiornate, nonché alle linee guida emanate dalla Federazione
Nazionale dei Collegi delle Ostetriche.
2.2-L'ostetrica/o ha il dovere di curare con assiduità il proprio
aggiornamento scientifico e tecnico, nel quadro di un processo di
adeguamento continuo delle proprie conoscenze e competenze lungo l'intero
arco della vita professionale.
Ha inoltre il dovere di contribuire alle attività di formazione e
aggiornamento.
2.3-L'ostetrica/o promuove, attraverso gli opportuni strumenti, il
miglioramento continuo della qualità delle prestazioni erogate.
2.4-L'ostetrica/o, al fine di contribuire al progresso scientifico nonché
di perfezionare l'esercizio della professione e il miglioramento
dell'assistenza, si impegna nell'attività di ricerca nel rispetto dei
principi etici.
2.5-L'ostetrica/o nel suo agire professionale prescinde da ogni
distinzione di nazionalità, di razza, di condizione sociale, di
appartenenza religiosa o ideologica, tenendo doveroso conto di tali
fattori soltanto al fine di rispettare i valori e di salvaguardare la
libertà e la dignità della persona assistita.
2.6-L'ostetrica/o deve sempre rispondere alla richiesta di assistenza
anche quando questa esuli dalla sua abituale attività o comporti disagio o
rischio personale. Nei casi di urgenza deve attivarsi tempestivamente per
assicurare adeguata assistenza. Il rifiuto di prestare soccorso
costituisce in tali casi grave mancanza deontologica.
2.7-L'ostetrica/o, allorché individua situazioni potenzialmente
patologiche che trascendono la sua sfera di competenza, chiede
tempestivamente l'intervento del medico o il trasferimento della persona
assistita nella struttura di cura più appropriata, praticando nel
frattempo le inderogabili misure di emergenza.
2.8-L'ostetrica/o presta la sua opera con la responsabile consapevolezza
del livello di esperienza e competenza professionale raggiunto non
assumendo obblighi che non sia in condizione di soddisfare. Quando ritenga
di non poter agire con la necessaria sicurezza, richiede l'opportuna
consulenza.
2.9-L'ostetrica/o deve salvaguardare in ogni circostanza la dignità e il
decoro della professione, assumendo come unico valore di riferimento la
tutela della vita e della salute, intesa come diritto della madre, del
bambino, della coppia nell'interesse della collettività.
2.10-L'ostetrica/o rende nota al pubblico la propria attività
professionale nelle forme e nei limiti consentiti dalle disposizioni
vigenti in materia di pubblicità sanitaria rendendosi responsabile delle
proprie dichiarazioni. Sono comunque vietati i messaggi suggestivi e
ingannevoli o che assumano le caratteristiche della pubblicità
commerciale. L'ostetrica/o è tenuta in ogni caso a richiedere il
preventivo nulla osta del proprio Collegio sull'informazione che intende
diffondere.
2.11-L'ostetrica/o che venga a conoscenza di prestazioni professionali
effettuate da persone non abilitate è obbligata a farne denuncia al
Collegio di appartenenza.
3 RAPPORTI CON LA PERSONA ASSISTITA
3.1-Nel rapporto con la persona assistita l'ostetrica/o impronta la
propria opera professionale al rispetto dei diritti umani fondamentali.
3.2-L'ostetrica/o assiste e consiglia la persona assistita informandola in
modo esauriente, con linguaggio adeguato al livello intellettivo e
culturale della stessa su tutte le pratiche e provvedimenti
socio-assistenziali ritenuti necessari.
3.3-Ferma restando l'informazione prescritta dal paragrafo 3.2,
l'ostetrica/o ha il diritto-dovere di acquisire il consenso informato
prima di intraprendere sulla persona qualunque atto professionale.
Il consenso è espresso in forma scritta nei casi previsti dalla legge.
3.4-L'interruzione della gravidanza, al di fuori dei casi in cui è ammessa
dalla legge, costituisce grave infrazione deontologica specialmente se
compiuta a scopo di lucro.
L'ostetrica/o obiettrice di coscienza può rifiutarsi di intervenire nella
interruzione volontaria della gravidanza, semprecchè non sussista una
situazione di imminente pericolo per la vita della donna che non possa
essere fronteggiata da altra collega.
3.5-L'ostetrica/o deve mantenere il segreto su quanto viene a sua
conoscenza nello svolgimento dell'attività professionale, nonché sulle
prestazioni assistenziali effettuate. L'obbligo del segreto non viene meno
a seguito della morte della persona. La rivelazione è lecita, oltre che
per ottemperare a specifici obblighi giuridici, soltanto quando sia
richiesta o autorizzata dalla persona o dal suo legale rappresentante,
ovvero quando sia imposta dalla necessità di salvaguardare la vita o la
salute della persona medesima o di terzi, ferma restando in quest'ultima
ipotesi la preventiva autorizzazione del Garante per la protezione dei
dati personali, se richiesta della normativa in materia.
La rivelazione costituisce infrazione deontologica più grave se compiuta a
fine di lucro proprio o altrui o se ne derivi nocumento per la persona
assistita o per altri.
3.6-L'ostetrica/o deve tutelare la riservatezza dei dati personali e della
documentazione in suo possesso concernenti la persona assistita e i
componenti della sua famiglia, con particolare riguardo ai dati sensibili.
Nell'interesse esclusivo della persona assistita, la documentazione
clinica che la concerne deve essere messa a disposizione della medesima o
di altro soggetto da essa indicato per iscritto.
3.7-L'ostetrica/o assicura il rispetto del diritto della madre a
conservare l'anonimato riguardo al prodotto del concepimento e al parto.
3.8-Nell'attività libero professionale si applica il principio dell'intesa
diretta con la persona assistita, fermo restando che la misura del
compenso deve essere adeguata all'importanza dell'opera e al decoro della
professione nonché alle indicazioni tariffarie dell'organo professionale.
L'ostetrica/o deve far conoscere all'assistita il suo onorario
concordandone preventivamente l'ammontare, possibilmente per iscritto.
L'ostetrica/o può svolgere a titolo gratuito la sua attività purché ciò
non costituisca concorrenza sleale, illecito accaparramento di clientela
e/o illecita attività economica.
4 RAPPORTI CON COLLEGHE/I E ALTRI OPERATORI
4.1-Il rapporto tra ostetriche/ci deve ispirarsi ai principi del reciproco
rispetto e della cooperazione nell'espletamento dell'attività
professionale, indipendentemente dai ruoli funzionali ricoperti.
L'ostetrica/o, investita di compiti direttivi o di coordinamento, deve,
per quanto possibile, coinvolgere le colleghe nelle attività istituzionali
evitando il ricorso ad atteggiamenti autoritari ma privilegiando un leale
confronto.
Eventuali diversità di opinioni in nessun caso devono riflettersi a danno
delle persone assistite.
4.2-L'ostetrica/o riconosce e rispetta il ruolo, le prerogative e la
dignità professionale degli altri operatori sanitari, pretendendo uguale
rispetto nei suoi confronti. Nell'ambito dell'équipe sanitaria si adopera
per contribuire, con l'apporto delle sue competenze, ad assicurare la più
efficace assistenza.
4.3-E' vietato all'ostetrica/o di porre in essere iniziative o pratiche di
sleale concorrenza verso le colleghe, finalizzate all'accaparramento della
clientela.
4.4-L'ostetrica/o ha il diritto-dovere di segnalare al Collegio ogni abuso
o comportamento delle colleghe contrario alle regole fissate dal presente
Codice.
5 RAPPORTI CON LE ISTITUZIONI SANITARIE E CON IL COLLEGIO
5.1-Nell'esercizio della professione alle dipendenze di terzi o in qualità
di socia/o l'ostetrica/o deve contribuire, con il suo quotidiano impegno,
ad assicurare l'efficienza del servizio e il corretto impiego delle
risorse, la qualità delle prestazioni e il rispetto dei diritti delle
persone assistite.
E' suo peculiare dovere segnalare agli organi competenti carenze e le
disfunzioni della struttura in cui opera, formulando, nei limiti del
possibile, proposte atte a favorirne il superamento.
5.2-Per la doverosa tutela della dignità sua personale e della
professione, l'ostetrica/o deve respingere qualunque tentativo di imporle
comportamenti non conformi ai principi e ai doveri deontologici, dandone
immediata notizia al Collegio professionale, onde siano salvaguardati i
diritti propri e dei cittadini.
Nell'attesa della composizione della vertenza, deve assicurare il
servizio, salvo nei casi di grave violazione dei diritti delle persone
assistite e della dignità e indipendenza della professione.
5.3-L'ostetrica/o, anche se libera professionista, non deve sottrarsi alle
iniziative di interesse collettivo e deve dare, se richiesto dall'autorità
sanitaria, il contributo della sua competenza alla realizzazione di
programmi di prevenzione e di tutela della salute.
5.4-L'ostetrica/o, in quanto obbligatoriamente iscritta all'Albo
professionale, è tenuta -qualunque sia la forma di esercizio della
professione- alla massima collaborazione e disponibilità nei rapporti con
il Collegio professionale, ottemperando in particolare alle convocazioni
della Presidente e al dovere-diritto di voto per l'elezione degli organi
collegiali.
L'iscritta presso altro collegio è tenuta a rispondere alla convocazione
della Presidente del Collegio nella cui circoscrizione esercita la
professione, la quale deve a sua volta informare la Presidente del
Collegio di appartenenza, circa i motivi della convocazione e le
risultanze del colloquio ai fini delle conseguenti valutazioni di
competenza.
Nell'ambito del procedimento disciplinare la mancata collaborazione e
disponibilità dell'ostetrica/o convocata dalla Presidente costituisce
ulteriore elemento di valutazione ai fini disciplinari. L'ostetrica/o
eletta a qualunque delle cariche istituzionali del Collegio deve adempiere
all'incarico con impegno, imparzialità, prudenza e diligenza
nell'interesse della collettività e della comunità professionale.
Costituisce grave mancanza deontologica l'ingiusta o immotivata
denigrazione da parte dell'iscritta degli organi collegiali
democraticamente eletti.