IL COLLEGIO
Secondo il D.Lgs.C.P.S. 13 settembre 1946, n. 233 al Consiglio Direttivo di ciascun Ordine e Collegio spettano le seguenti attribuzioni:
Art. 3
Art. 4
Il Consiglio provvede all'amministrazione dei beni spettanti all'Ordine o Collegio e propone all'approvazione dell'assemblea il bilancio preventivo ed il conto consuntivo. Il Consiglio, entro i limiti strettamente necessari a coprire le spese dell'Ordine o Collegio, stabilisce una tassa annuale, una tassa per l'iscrizione nell'albo, nonché una tassa per il rilascio dei certificati e dei pareri per la liquidazione degli onorari.
Art. 5
Contro i provvedimenti del Consiglio direttivo per le materie indicate nel secondo comma dell'art. 4 è ammesso ricorso all'assemblea degli iscritti, convocati in adunanza generale, che decide in via definitiva. Contro i provvedimenti per le materie indicate nelle lettere a) ed f) dell'art. 3 è ammesso ricorso alla Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie.
Art. 6
I Consigli direttivi possono essere sciolti quando non siano in grado di funzionare regolarmente. Lo scioglimento viene disposto con decreto dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica, sentite le rispettive Federazioni nazionali. Con lo stesso decreto è nominata una Commissione straordinaria di tre membri iscritti nell'albo della provincia. Alla Commissione competono tutte le attribuzioni del Consiglio disciolto. Entro tre mesi dallo scioglimento dovrà procedersi alle nuove elezioni.
ELENCO DEI MEMBRI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
TRIENNIO 2009/11
ELENCO DEI MEMBRI REVISORI
TRIENNIO 2009/11